COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara SANTA CROCE – ENNA CALCIO del 23/ 3/ 2003 1-2; Reclamo Enna Calcio.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara SANTA CROCE - ENNA CALCIO del 23/ 3/ 2003 1-2; Reclamo Enna Calcio. Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Enna Calcio chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Societa' Santa Croce sia in quanto responsabile del contegno intimidatorio, aggressivo e violento posto in atto da tesserati di quest'ultima nei confronti di calciatori della reclamante, sia per avere fatto partecipare effettivamente alla gara stessa, dal 30' del s.t., solo tre calciatori "Giovani" anziche' gli almeno quattro prescritti dalla vigente normativa e ciò a seguito della sostituzione del calciatore Di Rosa Vincenzo (1984) con il calciatore Lami Arcangelo (1980); Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva come le riprovevoli manifestazioni di intemperanza, che pure ne hanno determinato la sospensione temporanea per circa nove minuti, non sono state ostative alla sua prosecuzione e conclusione; in relazione al secondo punto del reclamo, si rileva come in effetti, dal 30' del 2° tempo, la Società Santa Croce, a seguito della già citata sostituzione, abbia fatto partecipare alla gara soltanto tre calciatori "giovani"; Dato atto che, pertanto, la Societa' Santa Croce non ha ottemperato alla normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'" previsti per le gare di Promozione, pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/07/2002; Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 12, comma 5, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' Enna Calcio infliggendo alla Societa' Santa Croce la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; In quanto accolto, non addebitare alla Societa' Enna la relativa tassa reclamo.
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