COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara ATLETICO SAN FOCA 97 – CARLENTINI del 30/ 3/ 2003 N.D.; Reclamo Carlentini.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara ATLETICO SAN FOCA 97 - CARLENTINI del 30/ 3/ 2003 N.D.; Reclamo Carlentini. Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Carlentini chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe visto che l'arbitro avrebbe impedito la partecipazione alla stessa di alcuni propri calciatori in quanto, all'atto della identificazione, gli stessi erano in possesso solo di tessere federali scadute; Esaminato il referto del direttore di gara il quale conferma di non avere proceduto alla identificazione di otto calciatori della reclamante per il motivo esposto da quest'ultima; Considerato che la presentazione di documento scaduto non va ritenuta, di per sè, procedura irregolare salvo che lo stesso non risulti palesemente contraffatto o che permangano incertezze sull'identità del calciatore; Considerato che nel caso in esame non e' supportata da alcuna norma regolamentare la decisione dell'arbitro di non consentire la partecipazione alla gara dei calciatori di cui sopra; Considerato che tale circostanza ha arrecato ingiustificato nocumento alla Societa' Carlentini e determinato, conseguentemente, la mancata regolarita' della gara; Si delibera: Di accogliere il reclamo avanzato dalla Societa' Carlentini, annullando la gara in epigrafe e disponendo la ripetizione della stessa; In quanto accolto, non addebitare alla Societa' Carlentini la tassa reclamo; Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in relazione al comportamento dell'arbitro della gara.
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