COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 di Marsala – (per presunta posizione irregolare calciatori tutti; assistente arbitrale partecipanti a GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/BOSCO 1970 del 9.03.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “H”) – Proc. n. 328/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 di Marsala - (per presunta posizione irregolare calciatori tutti; assistente arbitrale partecipanti a GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/BOSCO 1970 del 9.03.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “H”) - Proc. n. 328/A Con rituale ricorso la Società interessata segnala la presunta posizione irregolare di tesseramento di tutti i calciatori, compreso l’assistente arbitrale, partecipanti alla gara in epigrafe indicata, come da distinta di gara allegata e prodotta a riprova delle indicazioni e singole generalità dei calciatori contestati. La Commissione Disciplinare, visti gli atti di gara, esaminati i motivi del ricorso, curati gli accertamenti di rito in ordine a quanto prospettato dalla ricorrente osserva: i calciatori tutti, nonché l’assistente arbitrale risultano regolarmente tesserati per la Società A.S. Alessandria della Rocca, così come documentato in atti; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto; con addebito di tassa (non inviata) pari ad Euro 103.
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