COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL TORINO 1980 di Militello Val di Catania – (per posizione irregolare calciatore – GARA ANTIVAN/REAL TORINO del 15.03.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE) – Proc. n. 331/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL TORINO 1980 di Militello Val di Catania - (per posizione irregolare calciatore - GARA ANTIVAN/REAL TORINO del 15.03.2003 - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE) - Proc. n. 331/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare ai fini del tesseramento, del calciatore Chirita Ciprian, nato il 1.04.1978, schierato dalla Società Antivan nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Chirita Ciprian, nato il 18.04.1978, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto, pur risultando tesserato per la Società Antivan, la richiesta di tesseramento n. 089177 è stata inoltrata il 15..03.2003, cioè lo stesso giorno della gara e ciò in violazione delle norme in vigore che consentono la partecipazione a gara il giorno successivo, nella fattispecie a far data dal 16.03.2003; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Antivan la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Lombardi Sesto Aldo la sanzione dell’inibizione fino al 27.04.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Chirita Ciprian la squalifica per una gara; senza addebito di tassa.
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