COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica fino al 31.7.2003 al calciatore Mazzaglia Giuseppe – ATLETICO PEDARA/MISTERBIANCO dell’8.3.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 24 del 12.3.2003 – Comitato Provinciale di Catania) – Proc. n° 50/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica fino al 31.7.2003 al calciatore Mazzaglia Giuseppe – ATLETICO PEDARA/MISTERBIANCO dell’8.3.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 24 del 12.3.2003 – Comitato Provinciale di Catania) – Proc. n° 50/B – Ricorre la Società Atletico Pedara avverso i provvedimenti del G.S. relativi alla gara in epigrafe, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata attraverso un accertamento personale con confronto tra il dirigente Torrisi Salvatore, il calciatore Mazzaglia Giuseppe e l’arbitro della gara; ciò perché sostiene che il giocatore incriminato non ha commesso alcuna scorrettezza. Letti gli atti ufficiali di gara, esaminati i motivi di appello, la Commissione Disciplinare, osserva; Va respinta la richiesta di confronto così come formulata dalla ricorrente perché non ammissibile a norma delle vigenti Carte Federali; Nel merito va annotato che il fatto contestato risulta in maniera inequivoca dalle risultanze degli atti di gara. Lo stesso, però, va rubricato quale gesto puramente protestatorio, sebbene di particolare rilevanza, che induce questo Organo decidente a determinare la squalifica come in dispositivo; Pertanto, DELIBERA: di determinare a tutto il 30.4.2003 la squalifica al calciatore Mazzaglia Giuseppe; per gli effetti, senza addebito di tassa reclamo.
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