COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare JUNIOR ACICATENA (CT) – (avverso squalifiche propri calciatori e provvedimenti a carico della Società – GARA JUNIOR ACICATENA/FIAMMA RAGALNA dell’8.2.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 20 del 12.2.2003 – Comitato Provinciale di Catania) – Proc. n° 47/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare JUNIOR ACICATENA (CT) – (avverso squalifiche propri calciatori e provvedimenti a carico della Società – GARA JUNIOR ACICATENA/FIAMMA RAGALNA dell’8.2.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 20 del 12.2.2003 – Comitato Provinciale di Catania) – Proc. n° 47/B – Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S.. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello così come previsto dall’art. 29 commi 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla Società Junior Acicatena per l’effetto la tassa non versata nella misura di Euro 103.
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