COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. AMBROSIANA TRE STELLE di Aci S.Antonio – (avverso la posizione irregolare del calciatore Donzuso Venero nato il 2.07.1966 – GARA AMBROSIANA TRE STELLE/UNIONE FIUMEFREDDO dell’ 1.03.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 321/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. AMBROSIANA TRE STELLE di Aci S.Antonio - (avverso la posizione irregolare del calciatore Donzuso Venero nato il 2.07.1966 - GARA AMBROSIANA TRE STELLE/UNIONE FIUMEFREDDO dell’ 1.03.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) - Proc. n. 321/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto il 20.03.2003, cioè, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 42 n. 3 del C.G.S.. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso, a termini dell’art. 29 nn. 5, 7 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito. P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 103).
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