COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LO STRETTO di Messina – (per posizione irregolare calciatore – GARA REAL MALETTO/LO STRETTO del 22.03.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D”) – Proc. n. 323/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LO STRETTO di Messina - (per posizione irregolare calciatore - GARA REAL MALETTO/LO STRETTO del 22.03.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D”) - Proc. n. 323/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Zerbo Francesco nato il 16.03.1972, schierato dalla Società Real Maletto nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Zerbo Francesco, nato il 16.03.1972, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catania a tutto il 31.12.2003, quando la Società Real Maletto, per la quale è tesserato, disputava il campionato di Terza Categoria; Tale sanzione veniva riportata dal C.U. n. 3 del 10.07.2002 - Allegato pag. 14 - per memoria emesso dal C.R.S. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Real Maletto la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Puglisi Luigi la sanzione dell’inibizione fino al 27.04.2003, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di prolungare la squalifica al calciatore Zerbo Francesco, nato il 16.03.1972, a tutto il 7.01.2004; senza addebito di tassa
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