COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE di Torrenova – (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0 – 2 – GARA TORRENOVESE/ROCCA DI CAPRILEONE del 16.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 42 del 26.02.2003) – Proc. n. 290/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE di Torrenova - (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0 - 2 - GARA TORRENOVESE/ROCCA DI CAPRILEONE del 16.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B” - C.U. n. 42 del 26.02.2003) - Proc. n. 290/A Con appello ritualmente proposto la Pol. Torrenovese chiede la ripetizione della gara in epigrafe, che con provvedimento del G.S. di primo grado aveva perso con il punteggio di 0 - 2. Sostiene la ricorrente che i propri calciatori, durante la gara, non hanno posto in essere alcun atto di violenza nei confronti né dell’arbitro, né dei calciatori avversari. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, nonché i Comunicati Ufficiali nn. 41 e 42 rispettivamente del 19.02.2003 e 26.02.2003, dai quali non si evince alcun provvedimento disciplinare assunto né dal direttore di gara né tantomeno dal G.S. di primo grado nei confronti della Società Torrenovese; rilevato preliminarmente che nel supplemento di rapporto di gara dell’arbitro, si desume in modo inequivocabile che gli incidenti che hanno spinto il direttore di gara a sospenderla sono stati causati da alcuni calciatori della Società Rocca di Caprileone, che lo accerchiavano e minacciavano e che, consequenzialmente, si accendeva una rissa fra i tesserati delle due Società; ritenuto che nessun tentativo di aggressione è stato posto in essere nei confronti dell’arbitro e sussistendo, quindi, all’atto della sospensione della gara, frettolosamente decretata dall’arbitro, le condizioni oggettive necessarie per la sua prosecuzione; ritenendo questa Decidente, che da parte dell’arbitro non sono stati adottati tutti quei rimedi atti a riportare la tranquillità e la regolare ripresa del giuoco; P.Q.M. DELIBERA: in accoglimento dell’appello come innanzi proposto della Pol. Torrenovese la ripetizione della gara in oggetto a cura del C.R.S.. per l’effetto, senza addedito di tassa.
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