COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PALLAVICINO (PA) – (avverso squalifiche calciatori Barcellona Giuseppe per 8 gare, Cristofalo Vincenzo per 8 gare, Barcellona Andrea per 3 gare, ammenda Euro 100 – GARA ALBATROS LERCARA/PALLAVICINO del 6.4.2003 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” – C.U. n° 48 del 9.4.2003) – Proc. n° 362/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PALLAVICINO (PA) – (avverso squalifiche calciatori Barcellona Giuseppe per 8 gare, Cristofalo Vincenzo per 8 gare, Barcellona Andrea per 3 gare, ammenda Euro 100 – GARA ALBATROS LERCARA/PALLAVICINO del 6.4.2003 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” – C.U. n° 48 del 9.4.2003) – Proc. n° 362/A – Ricorre ritulamente l’A.S. Pallavicino la quale, nel riconoscere che il referto arbitrale gode di fede privilegiata, sostiene che i provvedimenti comminati in 1° grado dal G.S. siano sproporzionati rispetto alla condotta tenuta dai calciatori afflitti dalle sanzioni disciplinari; Sottolinea, inoltre, “la disparità di trattamento” per i calciatori Barcellona Giuseppe e Cristofalo Vincenzo per condotte, a suo dire, di differenti livelli di gravità. Lamenta, altresì l’ammenda comminatale in prime cure, perché da infliggere alla società ospitante quale responsabile del servizio d’ordine. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed i motivi di appello, osserva: La condotta assunta dai calciatori in oggetto risulta chiaramente e puntualmente descritto dal direttore di gara sul referto e non si presta ad equivoca interpretazione anche per quanto riguarda il comportamento tenuto dalla tifoseria della società appellante. Tuttavia, a questa Decidente, appare di rilevanza minore il comportamento tenuto dal calciatore Barcellona Giuseppe rispetto a quello del calciatore Cristofalo Vincenzo; Ciò posto, appare di giustizia a questa Commissione considerare il “quantum” afflitivo come da dispositivo; Ciò posto; DELIBERA: di determinare in 6 gare la squalifica al calciatore Barcellona Giuseppe; di confermare la squalifica di 8 gare al calciatore Cristofalo Vincenzo e di 3 gare al calciatore Barcellona Andrea; di confermare l’ammenda di Euro 100,00 alla Società appellante; per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it