COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare MEDITERRANEA SOC. COOP. di Partinico – (per posizione irregolare calciatore GARA NUOVA MEDITERRANEA /MEDITERRANEA SOC. COOP del 23.3.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI) – Proc. n° 51/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
MEDITERRANEA SOC. COOP. di Partinico - (per posizione irregolare calciatore GARA NUOVA MEDITERRANEA /MEDITERRANEA SOC. COOP del 23.3.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI) – Proc. n° 51/B –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Bonafede Nicolò, nato il 3.10.1964, schierato dalla Società Nuova Mediterranea nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritulamente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Bonafede Nicolò, nato il 3.10.1964, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 27 del 19.3.2003, veniva resa nota la sanzione della squalifica per una gara “per recidività in ammonizione”, per cui non poteva prendere parte alla gara in esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Nuova Mediterranea la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 129,00;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima società Sig. Bonafede Michele la sanzione della inibizione fino al 31.5.2003, ai sensi e per gli effetti di cui all’rt. 17 n° 8 C.G.S;
di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Bonafede Nicolò, nato il 3.10.1964;
di restituire la tassa reclamo inviata, pari ad euro 104,00 alla Società Mediterranea Soc. Coop.
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