COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare VILLAGRAZIA DI CARINI (PA) – (posizione irregolare calciatore Militello Giuseppe (Records) – GARA RECORDS/VILLAGRAZIA DI CARINI del 20.3.2003 – CAMPIONATO AMATORI) – Proc. n° 54/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
VILLAGRAZIA DI CARINI (PA) – (posizione irregolare calciatore Militello Giuseppe (Records) – GARA RECORDS/VILLAGRAZIA DI CARINI del 20.3.2003 – CAMPIONATO AMATORI) – Proc. n° 54/B –
Letto il reclamo proposto dalla Società A.C. Villagrazia di Carini e con il quale viene lamentato la incertezza della identificazione del calciatore Militello Giuseppe e con il quale si chiedono i provvedimenti consequenziali;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed effettuate le opportune indagini ha rilevato che:
La Società Records pur regolarmente iscritta alla attività amatori non ha mai provveduto al tesseramento calciatori all’Attività Amatori del 2002/2003 e quindi gli stessi, secondo le norme federali e regolamentari, non avevano titolo a prendere parte alla gara;
Ritenuto che quanto sopra riveste particolare gravità in ordine alla violazione delle norme in materia, nonché dell’art. 1 C.G.S.;
sancita la responsabilità del Sig. Giuseppe Melia che nella qualità di dirigente responsabile ha sottoscritto la distinta dei partecipanti alla gara;
Sancita, altresì, la responsabilità oggettiva della Società Records per quanto posto in essere dei propri dirigenti;
Ritenuti, altresì responsabili i Sigg.ri Francesco Ingrassia, Giuseppe Militello, Salvatore Richiusa, Giovanni Giammona, Ubaldo Nicolosi, Pietro Mannino, Gioacchino Mannino, Sergio Vitellaro, Giuseppe Francavilla, Daniele Paganello, Natale Corona e Fabio Alberti che non evevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi perché non tesserati;
P.Q.M.
DELIBERA:
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Villagrazia di Carini infliggere la punizione sportiva della perdita della gara Records - Villagrazia di Carini con il risultato di 0-2 a favore dell’A.C. Villagrazia di Carini;
infliggere l’inibizione del Sig. Giuseppe Melia (Records) a tutto il 31.12.2003 ai sensi dell’art. 14 punto e) C.G.S.;
di comminare a carico della Società Records a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di Euro 250,00;
di inibire tutti i partecipanti alla gara, meglio indicata in premessa, a tesserarsi per la F.I.G.C., così a qualsiasi titolo, per anni uno;
Si dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R.S. per i provvedimenti che riterrà di adottare;
senza addebito di tassa, non versata.
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