COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BIVONA 98 (AG) – (avverso punizione sportiva perdita della gara 0-2 – GARA BIVONA 98/CORLEONE DELFINO CLUB del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 342/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BIVONA 98 (AG) - (avverso punizione sportiva perdita della gara 0-2 - GARA BIVONA 98/CORLEONE DELFINO CLUB del 30.3.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “A”) - Proc. n° 342/A - L’appellante contesta le risultanze del referto di gara, chiedendo che sia confermato il risultato conseguito in campo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della appellante, acquisito supplemento di referto, osserva: 1) Quanto sostenuto dall’appellante circa la non veridicità del referto di gara o addirittura circa le omissioni cui sarebbe incorso il direttore di gara, non trova alcun riscontro dall’esito dibattimentale; 2) Di contro sono risultate confermate le circostanze poste a sostegno della decisione di primo grado, laddove e’ emerso incontrovertibilmente che i responsabili dei fatti accaduti sono stati individuati nei calciatori e nei sostenitori del Bivona; 3) La decisione di proseguire proforma la gara appare supportata correttamente, come peraltro si evince dalle dichiarazioni suppletive acquisite nel corso del procedimento 4) A tal proposito non può non annotarsi la circostanza che la stessa appellante ha prestato acquiescenza alle squalifiche inflitte ai tesserati e ancora che la prosecuzione proforma della gara comunque avrebbe impedito il chiesto ripristino del risultato conseguito in campo. 5) Irrilevanti appaiono le altre eccezioni formulate nel gravame di fini perseguiti dall’appellante tenuto conto della mancata conclusione regolamentare della gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dall’A.S. Bivona 98; di incamerare la tassa reclamo (Euro 103).
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