COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SORTINO CALCIO (SR) – (avverso squalifica per 5 gare calciatore Rossitto Manlio e fino al 31.3.2004 calciatore Gianninoto Vincenzo – GARA SORTINO/BELVEDERE del 6.4.2003 – CAMIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” – C.U. n° 48 del 9.4.2003) – Proc. n° 366/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SORTINO CALCIO (SR) – (avverso squalifica per 5 gare calciatore Rossitto Manlio e fino al 31.3.2004 calciatore Gianninoto Vincenzo – GARA SORTINO/BELVEDERE del 6.4.2003 - CAMIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” - C.U. n° 48 del 9.4.2003) – Proc. n° 366/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione e’ stata proposta oltre il termine di 3 giorni previsto dal comma 1.1 lettera b) C.U. n° 45 e n° 46 rispettivamente del 19.3 e 26.3.2003; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 103).
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