COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO CATENANUOVA (EN) – (squalifiche calciatori Guagliardo Rosolino fino al 31.12.2003; Guagliardo Francesco fino al 15.10.2003 – GARA RADDUSA/ATLETICO CATENANUOVA del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 368/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO CATENANUOVA (EN) – (squalifiche calciatori Guagliardo Rosolino fino al 31.12.2003; Guagliardo Francesco fino al 15.10.2003 – GARA RADDUSA/ATLETICO CATENANUOVA del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 368/A – L’appellante chiede riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori sopra indicati, evidenziando che i comportamenti da questi assunti non hanno sortito alcuna più negativa conseguenza; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Le infrazioni dell’esame appaiono sostanzialmente equivalenti, tenuto conto che, pur nel contesto di particolare manifestazione protestataria e minacciosa, in nessuno dei casi occorsi il direttore di gara veniva raggiunto e colpito; 2) Ovviamente restano condannabili con decisione le iniziative assunte da entrambi i calciatori, con le sanzioni di cui in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di confermare al 15.10.2003 la squalifica a carico del calciatore Guagliardo Francesco; di contenere al 15.10.2003 la squalifica a carico del calciatore Guagliardo Rosolino; senza addebito di tassa reclamo.
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