COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico delle Società: S.S. Milazzo (ME), U.S. Niscemi (CL) e A.S. Scuola Calcio Verde Nero (AG) – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n° 339/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico delle Società: S.S. Milazzo (ME), U.S. Niscemi (CL) e A.S. Scuola Calcio Verde Nero (AG) – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n° 339/A – Con note singole dell’1 Aprile 2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società in epigrafe, per essere state escluse dal Campionato Regionale Juniores per la stagione in corso, per raggiunta 4^ rinuncia dichiarata sul C.U.n° 22/Juniores del 28.2.2003 (Società U.S.Niscemi) e sul C.U. n° 24/Juniores del 21.3.2003 (Società Milazzo e A.S. Scuola Calcio Verde Nero) Contestato ritualmente l’addebito e fissata le udienze dibattimentali per il giorno 15 aprile 2003, celebrate nella contumacia delle deferite ad eccezione della comparente A.S. Scuola Calcio Verde Nero, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue: I deferimenti “de quo” sono fondati e vanno accolti; Infatti la Società appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores – Trofeo Antonio Riccheri, con facoltà di opzione per il Campionato Juniores Regionale, limitatamente alle Società isolane, mentre le Società di Promozione hanno l’obbligo di partecipare al Campionato Juniores Regionale, giusto quanto sancito dal C.U. n° 1 dell’1.7.2002 pagg. 1/14 e 1/15. Pertanto le Società deferite, essendo perentorio l’obbligo in argomento, avrebbero dovuto partecipare al Campionato predetto e vanno quindi condannate alla sanzione in dispositivo enunciata; P.Q.M. La Commissione Disciplinare, valutate le argomentazioni sostenute dalla Società Scuola Calcio Verde Nero; DELIBERA: di infliggere alla Società deferita A.S. Scuola Calcio Verde Nero l’ammenda di Euro 1.000; di infliggere a ciascuna delle Società deferite S.S. Milazzo e U.S. Niscemi l’ammenda di Euro 1.500; Il presente provvedimento va comunicato a cura della Segreteria del Comitato alle parti interessate.
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