COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare REAL PATERNO’ 2000 (CT) – (avverso squalifica calciatrice Musumeci Marcella per 5 gare – GARA MARSALA/REAL PATERNO’ del 6.4.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE – SERIE C – C.U. n° 28 del 9.4.2003) – Proc. 369/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
REAL PATERNO’ 2000 (CT) – (avverso squalifica calciatrice Musumeci Marcella per 5 gare – GARA MARSALA/REAL PATERNO’ del 6.4.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE – SERIE C - C.U. n° 28 del 9.4.2003) – Proc. 369/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, in quanto la tesserata nei suoi trascorsi sportivi, a detta della Società appellante, non era incorsa in sanzioni disciplinari;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva:
Non si tratta di un “errore in buona fede” da parte dell’arbitro, poiché si evince , senza possibilità di dubbio alcuno, l’addebito;
Ritenuto, però, che non e’ dato conoscere quali siano state le conseguenze del gesto consumato, questa Commissione ritiene di determinare la squalifica come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica alla calciatrice Musumeci Marcella (Real Paterno’ 2000) per tre gare;
senza addebito di tassa.
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