COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. URAGANO CEP – (avverso ammenda Euro 500 – squalifica campo per 3 gare; inibizione dirigente Ventra Domenico a tutto il 13.4.2008 – GARA URAGANO CEP/C.O.T. del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 49 del 16/17 aprile 2003) – Proc. n° 372/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. URAGANO CEP – (avverso ammenda Euro 500 – squalifica campo per 3 gare; inibizione dirigente Ventra Domenico a tutto il 13.4.2008 – GARA URAGANO CEP/C.O.T. del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 49 del 16/17 aprile 2003) – Proc. n° 372/A – La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione e’ stata proposta oltre il termine di 3 giorni previsto dal comma 1 lettera b) C.U. n° 45 e n° 46 rispettivamente del 19.3 e 26.3.2003; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 103)
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