COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PRO ASSORO (EN) – (avverso delibera Giudice Sportivo su risultato gara – GARA PRO ASSORO/VITTORIA CALCETTO del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE) – Proc n° 370/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. PRO ASSORO (EN) – (avverso delibera Giudice Sportivo su risultato gara – GARA PRO ASSORO/VITTORIA CALCETTO del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE) – Proc n° 370/A –
L’appellante contesta che sia stata completata la successione dei rigori stabiliti per la designazione della vincente gara;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva:
1) Quanto riferito dall’appellante circa la mancata esecuzione del quinto calcio di rigore da parte della Società Vittoria e conseguentemente della Società Pro Assoro non trova alcun riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti a norma di regolamento;
2) Il direttore di gara ha precisato infatti, nelle dichiarazioni suppletive acquisite dal Giudice Sportivo, che la Società Vittoria ha completato la sequenza dei tiri di rigore, mentre l’ultimo dei rigori della Società Pro Assoro non veniva calciato perché ininfluente ai fini del risultato;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con l’addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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