COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare C.R.A.L. FERROVIERI CIRCUMETNEA CATANIA – (posizione irregolare calciatore Serafino Salvatore – GARA C.R.A.L. FERROVIERI/POLIZIA DI STATO del 28.4.2003 – CAMPIONATO AMATORIALE) – Proc. n° 59/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare C.R.A.L. FERROVIERI CIRCUMETNEA CATANIA – (posizione irregolare calciatore Serafino Salvatore – GARA C.R.A.L. FERROVIERI/POLIZIA DI STATO del 28.4.2003 – CAMPIONATO AMATORIALE) – Proc. n° 59/B – La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che al reclamo come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla società controparte (Art. 42 n°6 C.G.S.); Questa Commissione , ha anche interpellato ed avvertito telefonicamente la società ricorrente nella persona del Presidente firmatario dell’atto di ricorso, dell’inosservanza procedurale e processuale; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 C.G.S.e ne preclude l’esame; Tenuto conto, anche di quanto previsto nei C.U. n° 45 e 46 del 19 e 26 marzo 2003 che disciplinano il regime di abbreviazioni termini in materia di ricorsi ed appelli; Delibera: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di incamerare per l’effetto, la tassa reclamo versata presso il Comitato Provinciale di Catania (Euro 103)
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