COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it TROFEO PROVINCE REGIONALE Gara LIBERTAS CERAMI – AZZURRA LIBERTA SAN PAOLO del 30/ 4/ 2003 2-0; Sospesa al 22′ del 1° tempo; Reclamo: Azzurra Libertà San Paolo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it TROFEO PROVINCE REGIONALE Gara LIBERTAS CERAMI - AZZURRA LIBERTA SAN PAOLO del 30/ 4/ 2003 2-0; Sospesa al 22' del 1° tempo; Reclamo: Azzurra Libertà San Paolo. Con reclamo ritualmente proposto la Società Azzurra Libertà San Paolo chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Lib. Cerami a causa dell'invasione del campo da parte di sostenitori di quest'ultima e della conseguente aggressione subita dai propri calciatori; Esaminati gli atti ufficiali, nulla si rileva che possa supportare la richiesta della reclamante; infatti, dagli stessi si evince che: Al 22' del s.t., dopo la segnatura di una rete da parte della Società Lib. Cerami, il calciatore di riserva di quest'ultima, Di Bella Luigi, si introduceva sul terreno di giuoco e spintonava il calciatore Gemelli Giovanni (Lib. Azzurra S.Paolo) il quale reagiva lanciando con forza il pallone all'indirizzo dell'avversario; A seguito di ciò scoppiava una violenta e prolungata rissa che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le Società; Visto il protrarsi della rissa e l'impossibilità di sedarla, l'arbitro, anche a tutela della propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa tale decisione; Sancita la responsabilita' delle Societa' Lib. Cerami e Azzurra Lib. S.Paolo in ordine al comportamento dei propri tesserati; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.; Visti l'art. 12, punti 1 e 2, del C.G.S. e l'art. 10 del Regolamento della manifestazione pubblicato sul C.U. n° 29 bis dell'11.12.2002; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Azzurra Lib. San Paolo, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alle Societa' Lib. Cerami e Azzurra Lib. S.Paolo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di Euro 150; Di escludere le Società Lib. Cerami e Azzurra Lib. S.Paolo dal prosieguo della manifestazione.
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