COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare JUVENISSA F.C. (CL) – (irregolare partecipazione GARA REAL PATERNO’/JUVENISSA del 3.5.2003 – CALCIO FEMMINILE – SERIE C delle calciatrici: Tirenna Maria, Signorello Maria, Vitale Maria, Schilirò Concetta Cinzia, Pecorino Meli Loredana) – Proc. n° 375/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare JUVENISSA F.C. (CL) – (irregolare partecipazione GARA REAL PATERNO’/JUVENISSA del 3.5.2003 – CALCIO FEMMINILE – SERIE C delle calciatrici: Tirenna Maria, Signorello Maria, Vitale Maria, Schilirò Concetta Cinzia, Pecorino Meli Loredana) – Proc. n° 375/A – Ricorre in rito, la Società in epigrafe indicata sostenendo la irregolare partecipazione delle calciatrici indicate, tra le fila della Società Real Paternò; Asserisce che, per conoscenza personale, alcune delle incriminate calciatrici avrebbero partecipato alla gara in esame sotto diverso nome o documenti ad altre appartenenti. Intendendo verificare quanto rilevato, ha chiesto al Direttore di gara prima dell’inizio della gara, all’inizio della seconda parte della gara stessa ed alla fine della stessa, come disposto dallo stesso arbitro, di fotografare le calciatrici in sospetta regolarità di partecipazione, verifica non resa possibile per espresso rifiuto delle interessate (vedi rapporto del Commissario di Campo); Alcune particolari circostanze, comportamenti posti in essere da parte dei tesserati e Dirigenti della Real Paternò, vanno giudicati sintomatici, ai fini della affermazione di acclarata certezza di quanto denunciato; Chiede, pertanto, l’assegnazione di gara vinta alla ricorrente; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti di gara, curati gli opportuni accertamenti, ha ritenuto di convocare l’arbitro della gara e le calciatrici Signorello Maria, Tirenna Maria, per l’acquisizione di maggiori elementi di giudizio; L’arbitro ha comunicato di non potere essere presente per “impegni improrogabili”; Anche le calciatrici Signorello Maria e Tirenna Maria, convocate, non si sono presentate, senza addurre giustificazione alcuna. La totale assenza di tutti i convocati appare circostanza sintomatica ai fini dell’accertamento delle responsabilità consumate; Di tanto devono rispondere le calciatrici interessate, il dirigente responsabile nella gara di che trattasi Sig. Licciardello Carmelo e la Società a titolo di responsabilità oggettiva; Così osservando: DELIBERA: di assegnare gara perduta per 0-2 a carico della Società Real Paternò ; di squalificare a tutti gli effetti le calciatrici Signorello Maria e Tirenna Maria a tutto il 31.12.2003; di inibire, agli effetti dell’art. 14 punto e) C.G.S., il dirigente Licciardello Carmelo a tutto il 31.12.2003; di infliggere alla Società Real Paternò l’ammenda di Euro 500.
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