COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES (CT) – (avverso delibera Giudice Sportivo punizione sportiva perdita gara per 0 – 2 – GARA DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA CALCIO del 9.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. E – C.U. n. 40 del 12.02.2003) – Proc. n. 266/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES (CT) - (avverso delibera Giudice Sportivo punizione sportiva perdita gara per 0 - 2 - GARA DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA CALCIO del 9.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. E - C.U. n. 40 del 12.02.2003) - Proc. n. 266/A
Questa Commissione Disciplinare con delibera di cui al C.U. n. 42 del 26.02.2003 ha dichiarato improponibile il ricorso proposto dalla Società in epigrafe indicata motivando che la stessa non aveva rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia di mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore invocata.
La predetta Società ha appellato tale decisione dolendosi dell’errata applicazione, da parte di questa Commissione Disciplinare, dell’art. 24 C.G.S..
La C.A.F. accogliendo l’appello proposto, ha rinviato gli atti a questa Decidente, a norma dell’art. 33 comma 5 C.G.S. per l’esame di merito del ricorso prodotto in questa sede dalla interessata.
La Commissione Disciplinare osserva:
il ricorso, a suo tempo, prodotto a questo Organo Decidente si basava specificatamente, sul piano giuridico, nella fattispecie che doveva essere inquadrata analogicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 55 delle N.O.I.F.;
Il Giudice Sportivo si è pronunciato esclusivamente sulla base delle risultanze del referto di gara;
in mancanza di apposito ricorso.
La materia attinente l’invocata causa di forza maggiore è di primaria competenza del Giudice di primo grado.
L’invocata causa di forza maggiore deve rispettare le norme procedurali di cui all’art. 24 punto 5 sub b); punto 7 sub b); art. 34 e art. 42 punto 1) C.G.S..
La Società ricorrente non ha ottemperato a quanto in materia previsto, limitandosi ad opporsi al giudizio di primo esame invocando in secondo grado motivi non proponibili per materia che andavano prospettati tempestivamente e nelle dovute modalità in primo grado; Tale evasione non è sanabile in questa sede.
Per i motivi sopra esposti questo Organo Decidente dichiara non proponibile, per materia, il ricorso in esame e così decidendo
DELIBERA
di rigettare l’appello proposto con addebito di tassa come già disposto nella precedente delibera n. 266/A - C.U. n. 42 del 26.02.2003.
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