COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. RIPOSTO (CT) – (per posizione irregolare calciatore Cascio Giuseppe – GARA GIARDININAXOS/RIPOSTO dell’11.5.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY OFF) – Proc. n° 379/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. RIPOSTO (CT) – (per posizione irregolare calciatore Cascio Giuseppe – GARA GIARDININAXOS/RIPOSTO dell’11.5.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY OFF) – Proc. n° 379/A
Con reclamo ritualmente proposto la reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società avversa, in quanto ha utilizzato nella gara in questione il calciatore Cascio Giuseppe, squalificato;
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto in proposito, osserva:
L’assunto sostenuto dalla reclamante non trova applicazione nel rispetto delle regole laddove, invece, si afferma che le squalifiche assunte per cumulo di ammonizione non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out, come disposto dal C.U. n° 46 del 26.3.2003, pag. 1246, punto 3;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo proposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
con addebito della tassa di Euro 103, non versata.
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