COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TORTORICI (ME) – (avverso delibera Giudice Sportivo GARA NISSA/TORTORICI del 23.03.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 52 del 7.05.2003) – Proc. n. 376/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TORTORICI (ME) - (avverso delibera Giudice Sportivo GARA NISSA/TORTORICI del 23.03.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” - C.U. n. 52 del 7.05.2003) - Proc. n. 376/A Il Giudice di primo grado, decidendo sulla gara di che trattasi, preso atto del preannuncio di reclamo da parte della U.S. Tortorici e delle risultanze degli atti di gara, ha soprasseduto ad ogni decisione in merito ed ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso ai fini di acquisire maggiori e migliori elementi di giudizio. La Procura Federale ha interessato del caso l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Quest’ultimo con nota datata 6.05.2003 pervenuta il 12.05.2003, ha rimesso gli atti al Giudice Sportivo unitamente alla relazione del Collaboratore dello stesso Ufficio Indagini. Della sopra citata relazione non è in alcun modo possibile determinare le responsabilità individuali dei singoli tesserati né in quale misura ascrivere tali responsabilità alle Società di appartenenza. Conseguentemente il giudice di primo grado assumeva la propria delibera, contro cui la Società Tortorici ricorre; L’odierna ricorrente insiste per la declaratoria di responsabilità a carico dei tesserati della Società Nissa F.C. con la conseguente adozione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 a carico della Nissa F.C. ; La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi di appello, preso atto delle risultanze degli atti di gara nonché dall’indagine svolta dall’Inquirente Ufficio Indagini; tenuto conto anche delle certificazioni ospedaliere attinenti quattro calciatori della Società U.S. Tortorici nella cui sede ospedaliera gli stessi calciatori non hanno saputo indicare gli eventuali aggressori chiamandoli “sconosciuti”; Sentito il rappresentante della ricorrente il quale, al rilievo mosso da questa Decidente in ordine al mancato utilizzo dei calciatori disponibili (n. 12) a partecipare alla gara di che trattasi , si giustificava asserendo che ben 5 propri calciatori si sono rifiutati a giocare adducendo motivi di “paura”, ritiene di dovere condividere il giudicato in primo esame assunto e pertanto; DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto dalla U.S. Tortorici, addebitando per l’effetto la dovuta tassa pari ad Euro 103. La presente si notifiche alle parti interessate nonché alla C.A.F.
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