COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.P. SAN PIER NICETO (ME) – (avverso squalifica calciatore Maiorana Stefano fino al 30.11.2003 – GARA S.PIER NICETO/ROCCESE del 10.05.2003 – PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 382/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.P. SAN PIER NICETO (ME) - (avverso squalifica calciatore Maiorana Stefano fino al 30.11.2003 - GARA S.PIER NICETO/ROCCESE del 10.05.2003 - PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) - Proc. n. 382/A L’appellante sostiene che il calciatore Maiorana sia stato coinvolto suo malgrado in una “discussione animata”, così costretto a difendersi a tutela della propria integrità fisica; chiede pertanto riduzione della squalifica che ritiene “sproporzionata”; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; 2) il calciatore Maiorana Stefano, espulso per doppia ammonizione, si è reso responsabile di quanto addebitatogli, generandosi alcuni incidenti che determinavano la temporanea interruzione della gara; 3) la sanzione appare adeguata, tenuto conto della sospensione dell’attività per la pausa estiva, onde garantire l’afflittività; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata.
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