COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLABATE (PA) – (posizione irregolare calciatori Caradonna Antonino e Anteri Vito – GARA VILLABATE/PETROSINO del 22.12.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 176/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLABATE (PA) – (posizione irregolare calciatori Caradonna Antonino e Anteri Vito – GARA VILLABATE/PETROSINO del 22.12.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 176/A La ricorrente sostiene che i calciatori in epigrafe indicati non avevano titolo a partecipare alla gara sopra segnata, in quanto la richiesta dei loro tesseramenti non era valida perche’ sottoscritta da dirigente non legittimato; ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara di che trattasi, per 2-0 a carico della Società Petrosino; Questa Commissione Disciplinare, operati gli opportuni accertamenti ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Commissione Tesseramenti, per competenza in materia, sospendendo ogni decisione nel merito in attesa delle determinazioni della adita Commissione (Comunicato Ufficiale n. 40 del 12.2.2003). La Commissione Tesseramenti nella riunione del 9.5.2003, con decisione pervenuta il 19.5.2003, ha dichiarato “non valide le richieste di tesseramento dei calciatori Caradonna Antonino ed Anteri Vito, in quanto sottoscritte da dirigente inibito”; Conseguentemente, in esito a quanto sopra riportato, il ricorso in esame va accolto; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara Villabate/Petrosino del 22.12.2002 (Promozione) a carico della Società U.S. Petrosino; Per l’effetto non si addebita tassa reclamo; La presente va notificata alle parti interessate nonché alla C.A.F.
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