COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. EMPEDOCLINA (AG) – (avverso provvedimento ripetizione gara EMPEDOCLINA/ACATE del 10.5.2003 – PLAY-OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 53 del 14.5.2003 ) – Proc. n° 384/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. EMPEDOCLINA (AG) – (avverso provvedimento ripetizione gara EMPEDOCLINA/ACATE del 10.5.2003 - PLAY-OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” - C.U. n° 53 del 14.5.2003 ) – Proc. n° 384/A – La Società appellante evidenzia, qui in sintesi, che trattasi di semplice scambio di maglia e non di persona, essendo certa e accertata l’identità del calciatore entrato in campo al 18° del secondo tempo con la maglia n° 22; Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento di ripetizione della gara e nel contempo la declaratoria di inammissibilità del reclamo della Società Acate; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della appellante osserva: La circostanza evidenziata dalla appellante integra tuttavia un vizio, apparentemente formale, che priva la controinteressata della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre adeguate contromisure; Trattandosi, come e’ evidente, di mero errore, nessun particolare addebito può muoversi alla parte stessa, ma non così al direttore di gara, che avrebbe adeguatamente notificare quanto all’evidenza già all’atto della sostituzione; Quanto sopra è del resto confermato dalle norme vigenti, segnatamente dall’art. 61 delle N.O.I.F. e dalla regola 3 di gioco e ancora dalla C.A.F. (sent. N. 25 C.U. n. 11/C del 18.12.1984); Così osservando si ritiene di dovere condividere il giudicato assunto in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società U.S. Empedoclina; con addebito di tassa reclamo (Euro 103); di trasmettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza. La presente va notificata alle parti interessate nonché alla C.A.F.
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