COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2004 RAGALNA – AMASELO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 1/2004 RAGALNA - AMASELO
3-1; Sospesa al 47' del p.t. - Reclamo Amaselo.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 36 del 21/01/2004;
Con il reclamo in oggetto la Società Amaselo segnala la posizione irregolare,
in quanto tesserato per altra Società, del calciatore Cottone Massimo
(Ragalna);
Circa la suddetta fattispecie, a deliberare è deputata la Commissione
Disciplinare presso il C.R.S. alla quale gli atti vengono rimessi per
competenza;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 47' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Maugeri Vittorio (Amaselo),
lo stesso e tutti i propri compagni di squadra assumevano contegno aggressivo
nei confronti dell’arbitro, rincorrendolo per tutto il campo, spingendolo
contro la rete di recinzione del terreno di giuoco e colpendolo con due
schiaffi, mentre altri atti di violenza venivano impediti dall'intervento
dell'A.A. della Società Amaselo, sig. Romano Roberto, il quale si frapponeva
con il proprio corpo;
A tal punto l'arbitro veniva scortato e portato all interno del proprio
spogliatoio e decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la suddetta decisione e considerato che l'eventuale espulsione di
tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque
portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato
raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilità delle Società Amaselo alla quale va
addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto
ascrivibile ai propri calciatori;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei
tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 36 del 21/01/2004;
Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Amaselo la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00;
Di rimettere gli atti alla C.D. per quanto di competenza in ordine alla
posizione calciatore Cottone Massimo (Ragalna).