COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2004 RAGALNA – AMASELO

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2004 RAGALNA - AMASELO 3-1; Sospesa al 47' del p.t. - Reclamo Amaselo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 36 del 21/01/2004; Con il reclamo in oggetto la Società Amaselo segnala la posizione irregolare, in quanto tesserato per altra Società, del calciatore Cottone Massimo (Ragalna); Circa la suddetta fattispecie, a deliberare è deputata la Commissione Disciplinare presso il C.R.S. alla quale gli atti vengono rimessi per competenza; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 47' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Maugeri Vittorio (Amaselo), lo stesso e tutti i propri compagni di squadra assumevano contegno aggressivo nei confronti dell’arbitro, rincorrendolo per tutto il campo, spingendolo contro la rete di recinzione del terreno di giuoco e colpendolo con due schiaffi, mentre altri atti di violenza venivano impediti dall'intervento dell'A.A. della Società Amaselo, sig. Romano Roberto, il quale si frapponeva con il proprio corpo; A tal punto l'arbitro veniva scortato e portato all interno del proprio spogliatoio e decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la suddetta decisione e considerato che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilità delle Società Amaselo alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri calciatori; Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 36 del 21/01/2004; Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Amaselo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00; Di rimettere gli atti alla C.D. per quanto di competenza in ordine alla posizione calciatore Cottone Massimo (Ragalna).
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