COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. ALBATROS LERCARA (PA) – (avverso decisione Giudice Sportivo – GARA SERRADIFALCO/ALBATROS del 21.12.2003 – CAMPIONATO DI SECONA CATEGORIA GIR. G -C.U. n. 32 del 30.12.2003) – Proc. n. 129/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
delibere della Commissione Disciplinare
ASS. POL. ALBATROS LERCARA (PA) - (avverso decisione Giudice Sportivo - GARA SERRADIFALCO/ALBATROS del 21.12.2003 - CAMPIONATO DI SECONA CATEGORIA GIR. G -C.U. n. 32 del 30.12.2003) - Proc. n. 129/A
Letto l’appello ritualmente proposto della società ricorrente in ordine alla decisione del giudice sportivo, in quanto con il provvedimento impugnato è stato respinto il reclamo proposto dalla Società Albatros Lercara, che richiedeva la perdita della gara alla Società Serradifalco ipotizzando il mancato impiego da parte di quest’ultima di almeno quattro calciatori “giovani” prescritti dalla vigente normativa;
La Società appellante nelle difese svolte fa presente che i fatti accaduti durante l’arco della partita non corrispondono a quelli riportati nella decisione del Giudice Sportivo, poiché a fine gara l’arbitro ha consegnato ai Dirigenti responsabili di entrambe le Società “lo statino” riportante le avvenute sostituzioni, ammonizioni ed espulsioni. Detto “statino” in triplice copia, dopo essere stato controllato e sottoscritto da entrambi i dirigenti responsabili, nonché dall’arbitro, è stato consegnato ai predetti dirigenti.
Sempre secondo la tesi articolata nelle difese della Società Albatros solo successivamente l’arbitro richiedeva la restituzione della velina già consegnata per correggere l’errore commesso dallo stesso arbitro.
A maggior conforto la Società appellante fa notare che il calciatore La Marca Carlo (n. 4) indicato come sostituito al 13’ del 2’ tempo abbia contribuito alla vittoria del Serradifalco sognando il gol al 92’ (46’ del 2’ tempo), come si rileva dagli articoli apparsi sulle testate giornalistiche sportive.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’atto di appello, convocato il legale rappresentante della società appellante all’udienza dibattimentale del 13.01.2004, e sentito lo stesso il quale ha ribadito quanto già rappresentato nelle proprie difese, osserva:
preliminarmente questa Decidente fa presente, ai fini del decidere, di aver acquisito un supplemento di rapporto da parte del direttore di gara, nel quale lo stesso ha fatto piena luce e chiarezza su quanto accaduto alla fine della partita in occasione della consegna dello “statino”;
sempre in via preliminare, dagli accertamenti curati da questa Decidente, si è fatto rilevare al Direttore di gara, convocato all’udienza del 20.01.2004, che nello “statino” allegato al referto arbitrale una diversa grafia tra quella attinente la originaria compilazione del referto di gara e la richiesta correzione (n. 4 sul n. 2) ed inoltre l’uso di un colore diverso di inchiostro;
tutto ciò premesso è pacifico e non può essere messo in dubbio, anche dai successivi ed odierni accertamenti, che l’arbitro a fine gara ha consegnato ai dirigenti responsabili di entrambe le Società lo “statino” riportante le avvenute sostituzioni, ammonizioni ed espulsioni.
Solo, successivamente, e ciò è confortato dal supplemento, acquisito agli atti, dal direttore di gara, che il dirigente accompagnatore della Società Serradifalco avvicinava lo stesso, che stava provvedendo a farsi la doccia, chiedendogli di apportare una correzione nello “statino” e cioè sostituire il loro calciatore indicato nella voce sostituzione con il n. 2 con altro calciatore indicato con il n. 4. Ciò avveniva in quanto la correzione veniva trascritta nello “statino” originale e in quello della Serradifalco.
La Società Albatros, dopo la consegna dello “statino” di sua spettanza, avvenuta a fine gara, regolarmente sottoscritto dall’arbitro e dai due dirigenti responsabili, si accingeva a lasciare l’impianto sportivo e, anche se invitata, non provvedeva a restituire detto statino per i motivi sopra riportati non condividendo le conclusioni espresse in primo esame in proposito;
Ritenuto, quanto sopra, questa Decidente si convince ad emettere il provvedimento come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
che la gara Serradifalco/Albatros Lercara del campionato di 2’ categoria Gir. G del 21.12.2003 venga ripetuta;
per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa;
si dispone, altresì, che gli atti vengano trasmessi al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza.
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