COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare CENTRO SPORTIVO ICOS CLUB di Tremestieri Etneo – (avverso squalifiche calciatore Omobono Davide Andrea fino al 30.04.2004, Pandetta Sebastiano per otto gare e Zuppelli Vincenzo fino al 15.02.2004 – GARA CENTRO SPORTIVO ICOS/FIAMMA PLOCRONIA del 3.01.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 33 dell’ 8.01.2004) – Proc. n. 149/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
delibere della Commissione Disciplinare
CENTRO SPORTIVO ICOS CLUB di Tremestieri Etneo - (avverso squalifiche calciatore Omobono Davide Andrea fino al 30.04.2004, Pandetta Sebastiano per otto gare e Zuppelli Vincenzo fino al 15.02.2004 - GARA CENTRO SPORTIVO ICOS/FIAMMA PLOCRONIA del 3.01.2004 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 33 dell’ 8.01.2004) - Proc. n. 149/A
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede l’annullamento della squalifica inflitta all’Omobono Davide Andrea in quanto non presente alla partita e la riduzione delle squalifiche inflitte agli altri tesserati in quanto ritenute eccessive rispetto ai fatti accaduti in campo;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
in ordine al primo motivo di appello ritiene questa Decidente che l’identificazione dell’Omobono Davide Andrea non è certa in quanto nel rapporto arbitrale si precisa che a tale riconoscimento è arrivato “per sentito dire” e non con un necessario opportuno riconoscimento personale.
In ordine alla revisione dei provvedimenti sanzionatori inflitti agli altri due tesserati richiesti dall’odierna appellante questa Decidente ritiene che la condotta posta in essere dal Pandetta è senz’altro deprecabile e censurabile inoltre riveste la circostanza di aggravante la qualità di capitano rivestita dal Pandetta, ma essendosi esplicata in un tentativo di colpire il direttore di gara senza che abbia cagionato danni allo stesso, questa Decidente ritiene di riformarla come da dispositivo;
Riguardo alla squalifica inflitta al Zuppelli questa Decidente ritiene di poterne condividere sia la sua rubricazione che la sanzione inflitta;
Ritiene inoltre, questa Decidente che dall’esame dagli atti emerge chiaramente la responsabilità oggettiva della Società Centro Sportivo Icos Club per l’avvenuto ingresso in campo di persona non identificata che ha posto in essere una condotta minacciosa, oltraggiosa nei confronti del direttore di gara, nonché aggressiva;
P.Q.M.
DELIBERA:
di annullare la squalifica inflitta al calciatore Omobono Davide Andrea in primo esame,
di determinare in sei gare la squalifica a carico del calciatore Pandetta Seastiano (Centro Sportivo Icos);
di confermare la squalifica a carico di Zuppelli Vincenzo (Centro Sportivo Icos);
di irrogare l’ammenda di Euro 1000 (mille) a carico della Società Centro Sportivo Icos a titolo di responsabilità oggettiva;
senza addebito di tassa non versata.
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