COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare POL. CARLENTINI (SR) – (avverso decisioni Giudice Sportivo – GARA MAZZARRONE/CARLENTINI del 4.01.2004 -CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 33 dell’ 8.01.2004) – Proc. n. 138/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
delibere della Commissione Disciplinare
POL. CARLENTINI (SR) - (avverso decisioni Giudice Sportivo - GARA MAZZARRONE/CARLENTINI del 4.01.2004 -CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” - C.U. n. 33 dell’ 8.01.2004) - Proc. n. 138/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla decisione del Giudice Sportivo di infliggere alle Società Mazzarrone e Carlentini la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 per gli accadimenti avvenuti nella gara indicata in epigrafe, e con il quale la stessa Società appellante ritiene che i fatti addebitati non avrebbero avuto senso di essere ascritti alla medesima Società, che non avrebbe avuto alcun interesse perché a quel punto della gara risultava vittoriosa;
La Commissione Disciplinare, sulla richiesta della parte, convocato il legale rappresentante della Società Carlentini per l’udienza dibattimentale del 20.01.2004, e sentito lo stesso, il quale ha ribadito quanto già rappresentato nelle proprie difese, osserva:
letti gli atti di gara e le difese svolte dalla società appellante non può essere messo in alcun dubbio la circostanza che la rissa si è verificata ed è inconfutabile il suo avvenimento.
Vi hanno partecipato più di uno dei calciatori tesserati di entrambe le Società. Non è conducente, ai fini delle statuite responsabilità, chi ha iniziato. Tale circostanza può, però, essere presa in considerazione per la valutazione di maggiore o minore responsabilità o colpevolezza. A tale riguardo ci si riporta alle squalifiche adottate nei confronti dei calciatori.
Va rilevato, anche secondo le recenti statuizioni, che l’arbitro non ha posto in essere i dovuti adempimenti del caso, ne risulta che lo stesso ne sia stato impedito. Non si rileva altresì quali siano stati i motivi che non gli hanno permesso di espellere i calciatori individuati; non ha ritualmente richiamato i capitani della squadra, né i dirigenti responsabili di entrambe le società.
Si è limitato a verificare i fatti, senza intervenire, sospendendo le gare.
Ritenuto, quanto sopra, questa Decidente si convince ad emettere il provvedimento come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
che la gara Mazzarrone/Carlentini del campionato di Seconda Categoria Gir. E del 4.01.2004 venga ripetuta;
per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa;
si dispone, altresì, che gli atti vengano trasmessi al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza.
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