COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare POL. BOSCAIOLI di Marsala – (avverso squalifica calciatore Sardo Maurizio fino al 31.05.2004 – GARA VAL DI MAZAZARA/BOSCAIOLI del 3.01.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H”) – Proc. n. 162/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
delibere della Commissione Disciplinare
POL. BOSCAIOLI di Marsala - (avverso squalifica calciatore Sardo Maurizio fino al 31.05.2004 - GARA VAL DI MAZAZARA/BOSCAIOLI del 3.01.2004 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H”) - Proc. n. 162/A
L’appellante sostiene che il calciatore indicato ha si espresso “qualche frase minacciosa dettata dal nervosismo”, senza tuttavia alcuna conseguenza in danno del direttore di gara;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
la condotta posta in essere dal Sardo Maurizio, come descritta dal direttore di gara, appare adeguatamente sanzionata non ravvisandosi elementi atti a giustificare una riduzione dalla sanzione, anche perché reiterata;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Boscaioli;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 104).
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