COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare U.S.C. SCIACCA TERME (AG) – (avverso squalifica ai calciatori Casciaro Salvatore per tre gare e Cirrone Giovanni per quattro gare – GARA SCIACCA TERME/CALATAFIMI DON BOSCO dell’ 11.01.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 35 del 14.01.2004) – Proc. n. 168/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
delibere della Commissione Disciplinare
U.S.C. SCIACCA TERME (AG) - (avverso squalifica ai calciatori Casciaro Salvatore per tre gare e Cirrone Giovanni per quattro gare - GARA SCIACCA TERME/CALATAFIMI DON BOSCO dell’ 11.01.2004 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” - C.U. n. 35 del 14.01.2004) - Proc. n. 168/A
La Società U.S.C. Sciacca Terme ha ritualmente proposto appello con il quale chiede la revoca delle sanzioni inflitte in prime cure dal G.S. ai calciatori in epigrafe;
Sostiene l’appellante che i contegni irriguardosi ed offensivi declarati sul C.U. non sono stati tenuti dai calciatori sanzionati, perché lontani dalla terna arbitrale a fine gara;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
emerge chiaro ed inequivocabile il contegno minaccioso, offensivo ed irriguardoso tenuto a fine gara, dal calciatore Cirrone Giovanni nei confronti dell’A.A. e come tale va sanzionato.
Risulta, altresì, puntualmente descritta la condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’A.A. tenuta dal calciatore Casciaro Salvatore, sebbene ritenute entrambe mere espressioni verbali;
Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara da considerare “fede privilegiata”, come da regolamento;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la squalifica per quattro gare al calciatore Cirrone Giovanni;
di determinare in due gare la squalifica al calciatore Casciaro Salvatore;
per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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