COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 25/ 1/2004 NOTO – FLORIDIANA CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
gara del 25/ 1/2004 NOTO - FLORIDIANA CALCIO
1-1; Reclamo Floridiana.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 28/01/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Floridiana chiede l'assegnazione
della perdita della gara per 0-3 alla Società Noto, evidenziando l'atto di
violenza di cui è stato vittima il proprio calciatore D’Urso Andrea, colpito
dal calciatore Carnemolla Francesco (Noto); la reclamante fa rilevare che, a
seguito dell'accaduto, il D'Urso è stato sostituito, ledendo in tal modo
il potenziale tecnico della propria Società e che, inoltre, l'arbitro non
abbia potuto operare serenamente stante il clima di tensione nel quale
sarebbe proseguita la gara;
Esaminati gli atti ufficiali, nulla si rileva che possa condurre a ritenere
irregolare lo svolgimento e la conclusione della gara stante che i fatti
segnalati dalla Società Floridiana, certamente censurabili, sono accaduti tra
partecipanti alla stessa e sono stati puntualmente rilevati e sanzionati
dall'arbitro;
Per quanto esposto in narrativa;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati già assunti e
pubblicati sul C.U. n. 37 del 28/01/2004;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Floridiana, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.