COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare AKRAGAS CALCIO di Agrigento – (avverso Delibera Giudice Sportivo – GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS del 4.1.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 35 del 14.1.2004) – Proc. n° 167/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare AKRAGAS CALCIO di Agrigento - (avverso Delibera Giudice Sportivo - GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS del 4.1.2004 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - GIR. “A” - C.U. n° 35 del 14.1.2004) - Proc. n° 167/A - Il Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze degli atti di gara e documenti annessi, rilevava che la gara indicata in epigrafe non e’ stata disputata per inagibilità del campo di giuoco, giusta ordinanza del Sindaco di Gela accompagnata dalla Relazione Tecnica curata da un responsabile del competente settore del Comune di Gela; conseguentemente ne ha disposto la effettuazione a nuova data; Si oppone a tale delibera la Società oggi ricorrente, sostenendo che la mancata disputa della gara di che trattasi debba essere addebitata alla Società Trinacria Gela, obbligata, comunque, ad avere la disponibilità di un campo di gioco; A sostegno della sua opposizione enuncia violazione di principi regolamentari, passaggi di attività organizzativa, illazioni sulla causalità della mancata disputa della gara, paventando, altresì, l’insorgere di un precedente cui potranno ricorrere “ad libitum” altre società. Conclude con la richiesta dell’applicazione dell’art. 12 C.G.S. a carico della Società Trinacria Gela. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, presi atto della documentazione ad essi allegata, sentiti i rappresentanti della ricorrente e della controdeducente all’udienza di esame e trattazione, osserva: Va puntualizzato che la gara non ha potuto avere effettuazione perché l’impianto Sportivo “Vincenzo Lo Presti” di Gela risultava inagibile come statuito da apposita Ordinanza del Sindaco di Gela, debitamente notificata alla Società Trinacria Gela, solo nella giornata di venerdì precedente alla gara ed esattamente alle ore 20.40; Risulterebbe che la predetta Società ha cercato, invano, di contattare gli Uffici Federali anche il giorno seguente 3 gennaio 2004, trovandoli chiusi; ha trasmesso copia di detta ordinanza ai suddetti Uffici Federali e dichiara inoltre di avere comunicato telefonicamente, a mezzo di un proprio dirigente, l’inconveniente verificatosi al Vice Presidente della Società Akragas; Va annotato che Domenica 4 gennaio 2004, all’ingresso dell’impianto sportivo all’orario idoneo per la disputa della gara, si sono ritrovati: l’arbitro, le due Società con i rispettivi calciatori; non e’ stato permesso di entrare e l’arbitro ha provveduto a controllare ed identificare i calciatori licenziando entrambe le società dopo avere atteso il tempo regolamentare di 45’; Non vi è dubbio che non può essere imputata alla Società Trinacria Gela la mancata disputa ella gara di che trattasi, atteso la obbligatorietà del rispetto dell’Ordinanza di un’Autorità competente e della oggettiva impossibilità della Società Trinacria Gela a far fronte alla circostanza verificatasi nei tempi sopra ricordati e sebbene si sia attivata; Società, nel caso che ci interessa, soccombente, per essere soltanto autorizzata per convenzione ad usufruire dell’impianto sportivo del Comune di Gela, proprietario; Ciò posto; DELIBERA: di confermare il giudicato in primo esame, respingendo, per l’effetto, l’appello come sopra proposto, addebitandone la tassa non versata (Euro 104,00).
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