COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. S.DOMENICA VITTORIA (ME) – (avverso squalifica calciatori Salpietro Roberto fino al 28.1.2008, Todaro Salvatore per 6 gare, Paratore Simone per 6 gare, Caltabiano Alfio per 2 gare; punizione sportiva perdita gara 0-3 e ammenda Euro 250 – GARA S.DOMENICA VITTORIA/FIAMMA POLICRONIA del 28.12.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 145/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. S.DOMENICA VITTORIA (ME) - (avverso squalifica calciatori Salpietro Roberto fino al 28.1.2008, Todaro Salvatore per 6 gare, Paratore Simone per 6 gare, Caltabiano Alfio per 2 gare; punizione sportiva perdita gara 0-3 e ammenda Euro 250 - GARA S.DOMENICA VITTORIA/FIAMMA POLICRONIA del 28.12.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “D”) - Proc. n° 145/A - L’appellante chiede che sia disposta la ripetizione della gara, la revoca dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati, sostenendo che la responsabilità dei fatti non e’ soltanto ascrivibile alla squadra del S.Domenica Vittoria e al Salpietro, ma anche al guardalinee della squadra avversaria; Controdeduce la Società Fiamma Policronia definendo pretestuoso il tentativo dell’appellante di coinvogere tesserati di parte avversa; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: Nel procedimento disciplinare fanno prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento soltanto i documenti ufficiali. Orbene, l’arbitro descrive con precisione l’insorgere di una rissa tra “calciatori, dirigenti e assistenti di parte” di entrambe le squadre, pur iniziata a seguito dell’aggressione al guardalinee da parte del calciatore espulso Caltabiano Alfio, precisando di avere dovuto sospendere la gara nella considerazione che si rendeva necessario espellere almeno 4 giocatori per parte, oltre a quelli già espulsi nel corso della gara; Solo successivamente avveniva il fatto del Salpietro, come lo stesso direttore di gara precisa nel referto, con ulteriore nocumento alla prosecuzione della gara; Più aderente ai fatti appare allora applicare a entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara, mentre per le medesime ragioni già esposte non è ipotizzabile una ripetizione della gara stessa, come richiesto dalla Società appellante; Quanto alle sanzioni a carico dei tesserati Salpietro e Todaro, appaiono adeguate ai comportamenti loro ascritti; quanto alla sanzione a carico del tesserato Paratore si provvede come in dispositivo tenuto conto della minore gravità dei fatti e della avvenuta espulsione a carico. Non è impugnabile, invece, la sanzione a carico del Caltabiano, a norma di regolamento; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere a entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; di determinare in cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Todaro Salvatore; di confermare il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo; senza addebito di tassa reclamo
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