COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare MEDITERRANEA SOC.COOP.ARL DI Partinico (PA) – (avverso perdita della gara, squalifiche ai calciatori Lo Baido Gianpiero al 30.6.2005, Cinquemani Michele e La Fata Ignazio al 30.6.2004, Celestra Pietro e Failla Filippo al 30.4.2004 – GARA MEDITERRANEA/PROCIDINA del 4.1.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 33 dell’8.1.2004) – Proc. n° 146/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare MEDITERRANEA SOC.COOP.ARL DI Partinico (PA) - (avverso perdita della gara, squalifiche ai calciatori Lo Baido Gianpiero al 30.6.2005, Cinquemani Michele e La Fata Ignazio al 30.6.2004, Celestra Pietro e Failla Filippo al 30.4.2004 - GARA MEDITERRANEA/PROCIDINA del 4.1.2004 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “A” - C.U. n° 33 dell’8.1.2004) - Proc. n° 146/A - L’arbitro della gara Mediterranea/Procidina del campionato di 2^ categoria disputata il 4.1.2004 riferiva che al 3’ del 2ndo tempo il calciatore Lo Baido Gianpiero dela Società Mediterranea, dopo averlo apostrofato con una frase offensiva, all’atto della notifica dell’espulsione, lo attingeva con uno sputo al collo e lo colpiva di striscio con uno schiaffo al volto; A questo punto veniva circondato dai calciatori Celestra Pietro, Failla Filippo, La Fata Ignazio e Cinquemani Michele; Celestra Pietro lo afferrava per un braccio e strattonandolo con forza gli procurava intenso dolore. Failla Filippo tentava di attingerlo con uno sputo senza colpirlo, La Fata Ignazio e Cinquemani Michele tentavano, senza riuscirvi, di colpirlo con calci alle gambe. A questo punto, ritenendo in pericolo la propria incolumità, l’arbitro non espelleva i suddetti calciatori, sospendeva la gara; Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n° 33 dell’8.1.2004, sancita la responsabilità della Società Mediterranea in ordine a quanto imputabile ai propri calciatori, statuiva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, alla stessa infliggeva le seguenti squalifiche ai calciatori: Lo Baido Gianpiero fino al 30.6.2005; Cinquemani Michele e La Fata Ignazio fino al 30.6.2004; Celstra Pietro e Failla Filippo fino al 30.4.2004; Avverso tali decisioni la Società Mediterranea proponeva rituale appello chiedendo una congrua riduzione delle squalifiche dei calciatori e la ripetizione della gara adducendo che tali afflizioni non sono proporzionali ai fatti successi in campo ne’ conformi alla disciplina sportiva applicabile nel casi in specie; Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, rileva che: La descrizione degli accadimenti contenuta nel rapporto arbitrale è chiara e puntuale e non da adito ad errori di valutazione delle azioni poste in essere sia dal direttore di gara, che dai calciatori sanzionati; Tale descrizione ha messo in evidenza il grave e deprecabile atto dello sputo nei confronti dell’arbitro eseguito dal calciatore Lo Baido Gianpiero, nonché la sua aggressività e quella dei suoi compagni di squadra che hanno accerchiato il direttore di gara; Particolare incidenza emerge dalla condotta tentata dal calciatore Celestra Pietro nei confronti dell’arbitro; Si ritengono, invece, dei meri tentativi di attingere con uno sputo l’arbitro o di colpirlo con calci alle gambe, quelli perpetrati dai calciatori Failla Filippo, Cinquemani Michele e La Fata Ignazio; P.Q.M. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto; DELIBERA: di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società Mediterranea; di confermare la squalifica al 30.6.2005 al calciatore Lo Baido Giampiero; di confermare al 30.6.2004 la squalifica al calciatore Celestra Pietro; di confermare al 30.4.2004 la squalifica al calciatore Failla Filippo di determinare al 30.4.2004 la squalifica ai calciatori La Fata Ignazio e Cinquemani Michele; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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