COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 31/ 1/2004 PARMONVAL – BOSCO 1970
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
gara del 31/ 1/2004 PARMONVAL - BOSCO 1970
4-1 - Reclamo Bosco 1970.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 4/02/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Bosco 1970 chiede che venga
deliberata la ripetizione della gara in oggetto eccependo sulla circostanza
che, nonostante esplicita richiesta, l'arbitro abbia omesso di consegnare
copia della distinta della Società avversaria prima dell'inizio della gara;
Interpellato l'arbitro, la cui dichiarazione, come è noto, gode di fede
privilegiata, questi ha confermato di avere consegnato le copie delle
distinte, alle due Società, prima dell'inizio della gara;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Bosco 1970, addebitando alla
stessa la relativa tassa non versata;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.