COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 31/ 1/2004 DUILIA 81 – CANNETO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
gara del 31/ 1/2004 DUILIA 81 - CANNETO
N.D.; Reclamo Canneto.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 4/2/2004;
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Canneto chiede che venga
deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa della
mancata presentazione della stessa in quanto non a conoscenza dell'anticipo
al sabato;
La richiesta della Società Canneto non può trovare accoglimento;
Infatti, sul C.U. n. 18 del 18/09/2003 nel quale è riportato il calendario
del campionato di Seconda Categoria, alla pagina 8, all'elenco dei campi di
giuoco utilizzati dalle varie Società, si legge che la Società Duilia 81
disputa le proprie gare interne nella giornata di sabato; nel caso specifico
è quindi rilevabile come da parte della Società reclamante non sia stata
posta la giusta attenzione nella lettura del suddetto C.U.;
Per quanto sopra esposto;
Considerato che la Società Canneto non si è presentata per la disputa della
gara in epigrafe;
Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Canneto, addebitando alla
stessa la relativa tassa non versata;
Di assegnare alla Società Canneto la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 52,00 (1ma rinuncia).