COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 1102/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SCICLI (RG) – (avverso squalifica calciatore Tumino Carmelo per tre gare – GARA PIAZZA ARMERINA/SCICLI dell’ 1.02.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 38 del 4.02.2004) – Proc. n. 195/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 1102/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SCICLI (RG) - (avverso squalifica calciatore Tumino Carmelo per tre gare - GARA PIAZZA ARMERINA/SCICLI dell’ 1.02.2004 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” - C.U. n. 38 del 4.02.2004) - Proc. n. 195/A Letto l’appello ritualmente presentato dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione inflitta dal Giudice di primo grado e con il quale la stessa ritiene che la sanzione inflitta al proprio giocatore è eccessiva e quindi ne chiede l’annullamento o in subordine la riduzione della squalifica, perché il rapporto del Commissario di campo non può essere preso in considerazione perché l’art. 68 delle N.O.I.F. recita “ è esclusa dal rapporto dei commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese svolte dalla Società appellante, osserva: non risponde al vero che gli organi decidenti non possano assumere sanzioni sul rapporto del Commissario di campo, perché lo stesso, secondo la norma invocata dalla Società nelle proprie difese, non può esprimere alcuna valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro, il comportamento tenuto dal tesserato è un comportamento contrario alle norme regolamentari e non tecniche; Ciò nonostante, questa Decidente ritiene di determinare la sanzione come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in due giornate di gare la squalifica al calciatore Tumino Carmelo (Scicli), senza addebito di tassa non versata.
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