COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisione della Commissione disciplinare A.S.DILETTANTISTICA REGALBUTO (EN) – (avverso squalifica campo al 30.09.2004 e squalifica calciatore Oanni Giuseppe fino al 31.12.2007 – GARA REGALBUTO/MAZARA LUIGI VULTAGGIO del 20.12.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE – C.U. n. 21 del 30.12.2003) – Proc. n. 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisione della Commissione disciplinare A.S.DILETTANTISTICA REGALBUTO (EN) – (avverso squalifica campo al 30.09.2004 e squalifica calciatore Oanni Giuseppe fino al 31.12.2007 – GARA REGALBUTO/MAZARA LUIGI VULTAGGIO del 20.12.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE – C.U. n. 21 del 30.12.2003) – Proc. n. 187/A Ricorre la Società interessata, opponendosi ai provvedimenti di cui in epigrafe deducendo che gli stessi sono sproporzionati nel “quantum” e attraverso una sua descrizione e interpretazione di quanto accaduto chiede “una più adeguata riformulazione del giudizio”; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: si ha certezza che circostanze deprecabili si sono verificate; la stessa Società ricorrente ammette determinate manifestazioni di intemperanza e giudica “certamente deprecabile la reazione del proprio calciatore Oanni Giuseppe in danno dell’arbitro n. 2; catechizza alcuni particolari in materia di ordine pubblico, sicurezza dell’impianto sportivo riferiti dai Direttori di gara e ricorrendo ai decorsi precedenti certamente non negativi sul comportamento della stessa Società, stigmatizza il comportamento assunto dall’arbitro n. 2; Va annotato, come la stessa ricorrente riferisce nel proprio ricorso che i Dirigenti della Società sono stati costretti ad intervenire per salvaguardare la incolumità degli arbitri; Le osservazioni sopra specificate portano a concludere che comportamenti più che censurabili sono state poste in essere e da sostenitori dell’odierna ricorrente e da tesserati di appartenenza; Le risultanze in proposito raccolte dai rapporti di gare, sono inequivoche, dettagliate e non si prestano ad ipotesi di qualsivoglia dubbio; le conseguenze causate e l’udienza dei singoli episodi su persone fisiche e sul contesto sportivo, affidate al giudizio di questa Decidente, determinano le conclusioni come in dispositivo; Pertanto, DELIBERA: di determinare a tutto il 31.05.2004 la squalifica del campo dell’A.S.Dilettantistica Regalbuto; di determinare a tutto il 31.12.2006 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Oanni Giuseppe (A.S.D. Regalbuto); per l’effetto senza addebito di tassa.
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