COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisione della Commissione disciplinare A.S. TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatore Salvatore Sambuco fino al 31.12.2005 – GARA TROINA/ACIPLATANI del 18.01.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 36 del 21.01.2004) – Proc. N. 180/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Decisione della Commissione disciplinare
A.S. TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatore Salvatore Sambuco fino al 31.12.2005 – GARA TROINA/ACIPLATANI del 18.01.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 36 del 21.01.2004) – Proc. N. 180/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale la stessa chiede la riduzione della squalifica del calciatore indicato in epigrafe perché sproporzionata al fatto commesso; chiede altresì di essere sentito per esporre i fatti personalmente;
La Commissione Disciplinare, convocato ritualmente il legale rappresentante della Società per l’udienza dibattimentale del 10.02.2004, esaminati gli atti osserva:
quanto descritto dall’arbitro è chiaro e non si presta ad alcuna censura in quanto, il comportamento tenuto dal calciatore è sicuramente contrario delle norme federali ed è stato correttamente rubricato dal Giudice Sportivo;
tuttavia questa Decidente ritiene di contenere la sanzione come in dispositivo, tenuto conto del fatto nella sua singolarità e senza nessun proseguo;
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Salvatore Sambuco (Troina) fino al 31.03.2005;
senza addebito di tassa non versata.
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