COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SANTANGIOLESE di S.Angelo di Brolo – (per partecipazione irregolare calciatore Amato Antonino – GARA CASTELLUCCESE/SANTANGIOLESE del 18.01.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – Proc. N. 183/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SANTANGIOLESE di S.Angelo di Brolo – (per partecipazione irregolare calciatore Amato Antonino – GARA CASTELLUCCESE/SANTANGIOLESE del 18.01.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – Proc. N. 183/A Ricorre in rito la Società Santangiolese avverso la partecipazione alla gara di che trattasi del calciatore Amato Antonino schierato nelle file della Società Castelluccese e riportato in distinta con il n. 16; Sostiene, la ricorrente che il partecipante alla gara sotto il nome di Amato Antonino, entrato durante il secondo tempo in sostituzione del compagno di squadra n. 3, non corrispondeva al calciatore iscritto in distinta con il n. 16; segnalava il proprio dubbio al Direttore di gara ma questi non ha potuto procedere al richiesto controllo perché il calciatore incriminato, sostituito a sua volta dopo pochi minuti, abbandonava precipitosamente il campo sottraendosi volutamente al controllo da parte dell’arbitro. Tale circostanza; ritiene la ricorrente, ipotizza gli estremi della irregolare partecipazione del calciatore chiamato in causa. Chiede la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Castelluccese; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: il dubbio invocato dalla ricorrente trova presupposto soltanto “in conseguenza di atteggiamenti equivoci della panchina avversaria”. E’ pur vero che l’arbitro non ha potuto provvedere alla ridentificazione del calciatore di che trattasi. La Società controparte sostiene che il calciatore interessato ha abbandonato il campo, sostituito, per improvviso stiramento abbandonando subito il campo per le condizioni di particolare proteste verificatesi tra i sostenitori della Società. Quanto sopra è stato raccolto in udienza da questa Decidente in sede di ricognizione opportunamente convocata con la presenza dell’arbitro della gara, del calciatore Amato Antonino, presentatosi con lo stesso documento con il quale era stato identificato prima della gara, e del rappresentante la Società Castelluccese. L’arbitro non ha potuto dare certezza in sede di ricognizione adducendo i motivi specificati nella sua dichiarazione suppletiva acquisita agli atti. Ciò posto non potendo statuire con certezza una ipotizzata illegittima partecipazione di calciatore alla gara in esame; statuita di contro la responsabilità del calciatore Amato Antonino per la mancata sua ridentificazione e della Società per la mancata collaborazione in merito; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra prodotto dalla Società U.S. Santangiolese addebitandole la dovuta tassa pari ad Euro 104; di squalificare a tutto il 31.03.2004 a tutti gli effetti il calciatore Amato Antonino (Castelluccese); di infliggere alla Società Acr Castelluccese l’ammenda di Euro 250. (duecentocinquanta).
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