COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO CANICATTI’ (AG) – (avverso ammenda Euro 300; squalifica allenatore Principato Francesco al 7.3.2004; calciatori Alù Marco al 31.12.2004, Bonfatto Calogero al 30.9.2004 e Giordano Sandro per 5 gare – GARA CANICATTI’/RAMACCA DEL 25.1.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 38 del 5.2.2004) – Proc. n° 209/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO CANICATTI’ (AG) – (avverso ammenda Euro 300; squalifica allenatore Principato Francesco al 7.3.2004; calciatori Alù Marco al 31.12.2004, Bonfatto Calogero al 30.9.2004 e Giordano Sandro per 5 gare – GARA CANICATTI’/RAMACCA DEL 25.1.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” - C.U. n° 38 del 5.2.2004) – Proc. n° 209/A – Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Calcio Canicattì si duole delle sanzioni in oggetto ritenendole da annullare nei confronti di alcuni e da ridurre nei confronti di altri; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: a) Contesta l’appellante “le intemperanze” della propria tifoseria: tale affermazione non trova conforto alcuno nel referto arbitrale, dal quale, al contrario, si evince il reiterato comportamento posto in essere dal sostenitore dell’appellante; b) Circa la condotta ascrivibile al Sig. Principato Francesco, si osserva che questi si è limitato ad episodiche espressioni meramente labiali, non portate ad ulteriori conseguenze; ritiene questa Decidente che dette espressioni, certamente irriguardose possono essere sanzionate in più ridotta misura, sempre aggravata dalla qualifica rivestita dal loro autore; c) Circa la posizione ascrivibile al calciatore Alù Marco, si ritiene che il gesto compiuto a fine gara e’ estremamente spregevole nei confronti del direttore di gara, ma che comunque, per il principio di dosimetria della sanzione può essere contenuta in eguale periodo di tempo a quella inflitta al calciatore Bonfatto Calogero, reo della medesima condotta ; d) Circa la condotta ascrivibile al calciatore Giordano Sandro, atteso che trattasi di mere affermazioni labiali che nessuna conseguenza hanno cagionato, si ritiene potere contenere la sanzione in più ridotta misura; e) Correttamente statuita appare la sanzione a carico della Società P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto: di determinare la squalifica a carico dell’allenatore Principato Francesco a tutto il 29.2.2004; di determinare la squalifica del calciatore Alù Marco a tutto il 30.9.2004; di determinare la squalifica del calciatore Giordano Santo per 4 gare; di confermare nel resto la impugnata decisione; senza addebito di tassa non versata.
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