COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare FLORIDIANA CALCIO (SR) – (avverso delibera G.S. reiezione reclamo e omologazione risultato GARA NOTO FLORIDIANA del 25.1.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 301/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare FLORIDIANA CALCIO (SR) – (avverso delibera G.S. reiezione reclamo e omologazione risultato GARA NOTO FLORIDIANA del 25.1.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 301/A – Con appello ritualmente proposto la Floridiana Calcio contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, che ritiene incompleta, facendo rilevare la grave menomazione subita a causa del duplice intervento del calciatore di parte avversaria Carnemolla Francesco, che con violenza dapprima causava la sostituzione del calciatore D’Urso e quindi l’espulsione del calciatore Alicata Terranova Davide. Chiede in particolare l’applicazione dell’art. 12, c. 4, lett. b); La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva quanto segue: - Non e’ in alcun modo rilevabile, dalla lettura degli atti ufficiali, che i fatti in oggetto possano avere indotto l’arbitro a ritenere irregolare lo svolgimento e la conclusione della gara in questione. Ne’ tale irregolarità è ipotizzabile alla stregua di quanto accertabile in sede di appello; - Dal fatto Carnemolla, portiere di riserva della Società Noto non schierato in campo, è certamente scaturito un danno dalla Società Flordiana Calcio, costretta alla sostituzione del calciatore D’Urso, ma non già un’ulteriore alterazione del potenziale atletico per via dell’espulsione del calciatore Alicata Terranova Davide, avvenuta, come annotato dal direttore di gara, “per avere” questi “colpito con un violento pugno al volto” lo stesso Carnemolla, pur se quest’ultimo si era avvicinato verso gli avversari, dopo l’espulsione, con l’intento di colpirli; - Appare allora accertato che l’inferiorità numerica determinatasi in danno della Floridiana Calcio non è direttamente ascrivibile al Carnemolla, ma alla concorrente responsabilità disciplinare del calciatore Alicata Terranova Davide, doverosamente espulso. La gara, poi ripresa alla presenza delle Forze dell’Ordine, ha perciò avuto regolare svolgimento e conclusione, non ravvisando questa Decidente la sussistenza dei presupposti necessari a giustificare l’intervento del tipo richiesto dall’appellante; P.T.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Flordiana Calcio; con addebito di tassa reclamo (Euro 104).
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