COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. MORAVI di Palermo – (avverso esito gara pro forma, ammenda Euro 100, inibizione dirigente Davì Carmelo fino l 31.03.2004 squalifica calciatori Buscemi Giuseppe, Corrao Antonio, Corrao Salvatore fino al 31.05.2004 – GARA FORTEZZZA/MORAVI del 30.01.2004 – CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE – C.U. n. 23 del 4.02.2004 C.P. Palermo) – Proc. n. 44/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. MORAVI di Palermo - (avverso esito gara pro forma, ammenda Euro 100, inibizione dirigente Davì Carmelo fino l 31.03.2004 squalifica calciatori Buscemi Giuseppe, Corrao Antonio, Corrao Salvatore fino al 31.05.2004 - GARA FORTEZZZA/MORAVI del 30.01.2004 - CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE - C.U. n. 23 del 4.02.2004 C.P. Palermo) - Proc. n. 44/B
La Società ricorrente ha proposto rituale appello con il quale chiede l’annullamento dei provvedimenti adottati dal G.S. di primo grado e in subordine la riduzione al minimo degli stessi;
Sostiene la ricorrente che durante la gara non si è verificato alcuno episodio tale da far adottare all’arbitro la decisione della “pro forma”; asserisce altresì che i propri tesserati non hanno assunto contegni nè minacciosi nè antisportivi;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
quanto descritto dall’arbitro è chiaro, inequivocabile e non si presta ad alcuna censura, in quanto il contegno reiteratamente minaccioso, soprattutto dai calciatori Corrao Antonio e Buscemi Giuseppe emerge in tutta la sua estrensicazione e pertanto bene ha fatto il Giudice in prime cure con la sua corretta rubricazione;
pur tuttavia i comportamenti censurati non sono stati tali da comportare danni fisici al direttore di gara, ma si sono limitati a mere intemperanze verbali e questa Decidente ritiene di determinare le sanzioni come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la perdita della gara per 0 - 6 alla Società Moravi;
di inibire al 29.02.2004 il Sig. Davì Carmelo;
di squalificare fino al 30.04.2004 il calciatore Corrao Antonio;
di squalificare fino al 15.04.2003 il calciatore Buscemi Giuseppe;
di squalificare fino al 31.03.2004 il calciatore Corrao Salvatore;
di confermare l’ammenda di Euro 100 alla Società Moravi;
per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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