COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S. PORTICELLO per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 p.1 Regolamento L.N.D. – Proc. n. 155/A – ter
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico della Società A.S. PORTICELLO per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 p.1 Regolamento L.N.D. - Proc. n. 155/A - ter
Con nota del 19.01.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto per il mancato inoltro del tesseramento del tecnico, nonché del relativo accordo economico o dichiarazione, previsti dall’art. 40 del Regolamento L.N.D. e ribaditi nel C.U. n. 28 del 26.11.2003.
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 3.02.2004; considerato che non sono pervenute memorie e/o deduzioni difensive di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto, che risulta provato alla luce delle risultanze agli atti del Comitato integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, disciplinato dall’art. 40 e segg. Regolamento L.N.D., nella contumacia della deferita, e ritenuto che il comportamento ascritto configura violazione dei precetti sanciti dall’art. 1 C.G.S.;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare,
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S. Porticello l’ammenda di Euro 650, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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