COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S.C. ATLETICO SAN FOCA’ 97 e calciatore Puglisi Paolo (tesseramento a titolo temporaneo A.S. Belvedere SR) per violazione art.1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento) – Proc. n. 178/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico della Società A.S.C. ATLETICO SAN FOCA’ 97 e calciatore Puglisi Paolo (tesseramento a titolo temporaneo A.S. Belvedere SR) per violazione art.1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento) - Proc. n. 178/A
Con nota del 27.01.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Puglisi Paolo, e questi sottoscritto il tesseramento, malgrado fosse già tesserato per altra Società (A.S. Belvedere).
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 17.02.2004, celebrata nella contumacia dei deferiti e letta la memoria difensiva; atteso che nessuna rilevanza può avere l’invocata buona fede e considerato che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p.4. N.O.I.F. e 4 n.6 C.G.S.;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare:
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S.C. Atletico San Focà 97 l’ammenda di Euro 300;
di squalificare il calciatore Puglisi Paolo, tesserato per l’A.S. Belvedere a tutto il 30.06.2004.
Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato alle parti interessate.
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