COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ALBA NISCEMI (CL) – (avverso squalifica calciatori Sottile R., Liberto G., Russo Corrado e Daino Angelo per 6 gare, Vespo F. per 8 gare; punizione sportiva perdita della gara per 0 – 3- GARA ALBA NISCEMI/MONTEROSSO ALMO del 15.02.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. N. 308/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ALBA NISCEMI (CL) – (avverso squalifica calciatori Sottile R., Liberto G., Russo Corrado e Daino Angelo per 6 gare, Vespo F. per 8 gare; punizione sportiva perdita della gara per 0 – 3- GARA ALBA NISCEMI/MONTEROSSO ALMO del 15.02.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. N. 308/A L’appellante chiede riduzione della squalifiche a carico dei tesserati Daino Angelo e Vespo Francesco, ritenute eccessive, nonché l’annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati Sottile Rosario, Liberto Gesualdo e Russo Corrado, assolutamente incolpevoli; Chiede altresì, la ripetizione della gara, ritenendo eccessiva la misura adottata dal Direttore di gara di prosecuzione “pro forma” della gara stessa; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della Società appellante, osserva: 1) In ordine alla chiesta ripetizione della gara non si può non rilevare che al gravame non risulta allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio dei motivi alla Società controparte. Tale omissione determina, l’inammissibilità della domanda; 2) Quanto ai fatti, non è diversamente valutabile la versione fornita dal Direttore di gara, in base alla quale viene svolto il procedimento disciplinare, a norma di regolamento; 3) Non possono perciò essere prese in considerazione le affermazioni di parte appellante in ordine alla mancata partecipazione ai fatti dei tesserati Sottile A., Liberto G. e Russo C; 4) Quanto alle sanzioni irrogate può aggiungersi che esse sono da contenere, come in dispositivo, per quanto concerne il tesserato Sottile R. relativamente al fattivo comportamento da questi tenuto a fatti avvenuti; 5) Vanno invece confermate le altre sanzioni a carico dei tesserati Liberto G., Daino A, Russo C. e Vespo F., apparendo adeguate ai fatti addebitati e non risultando dagli atti ufficiali quanto asserito dall’appellante; P.Q.M. DELIBERA: di ritenere inammissibile l’appello per ciò che concerne la chiesta ripetizione della gara; di confermare le sanzioni a carico dei calciatori Liberto G., Daino A., Vespo F. e Russo C.; di determinare in tre giornate di gara le sanzioni a carico di Sottile R.; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it